18/06/2013 Condominio, da oggi cambia tutto

18/06/2013 Condominio, da oggi cambia tutto

Per trenta milioni di italiani interessati, un migliaio di amministratori coinvolti. La riforma del condominio entra in vigore oggi. Il regolamento di condominio resta la vera legge del condominio, da consultare ancor prima delle norme di legge e tenendo anche ben presente che la nuova normativa ha mantenuto la distinzione tra norme regolamentari derogabili dall'assemblea.  Con la riforma si sono precisati particolari aspetti della vita condominiale, tra cui il distacco dal riscaldamento centrale, l’installazione di impianti di videosorveglianza, la ripartizione delle spese dell’ascensore, le modalità e le condizioni per la modifica delle tabelle millesimali e la previsione di specificazione analitica del compenso dell'amministratore.

Inoltre, è stata modificata la tabella delle maggioranze assembleari richieste, si è stabilita l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore solo negli edifici con più di 8 condomini, si sono adeguati gli importi delle sanzioni per la violazione di norme condominiali e si è precisato che le delibere possono essere impugnate anche dagli astenuti. Il regolamento di condominio resta poi la vera legge del condominio, da consultare ancor prima delle norme di legge e tenendo anche ben presente che la nuova normativa ha mantenuto la distinzione tra norme regolamentari derogabili (dall'assemblea) e norme inderogabili. La legge di riforma ha poi espressamente sancito l’applicabilità delle disposizioni sul condominio anche ai condominii orizzontali nonché ai supercondominii (caratterizzati dall’esistenza di spazi comuni a più unità immobiliari, edifici o condominii). Cambiamenti anche per gli amministratori la cui carica è annuale e si rinnova tacitamente per un altro anno, salvo rinuncia dell'amministratore o tempestivo diniego di rinnovo da parte dell’assemblea. Occorre costituire un fondo speciale per eseguire lavori di manutenzione straordinaria obbligatoriamente. Il fondo deve essere di un importo pari all’ammontare dei lavori. L'amministratore, poi, deve essere assicurato solo se lo richieda l’assemblea. In questo caso, l'amministratore deve presentare una polizza individuale di assicurazione che copra eventuali responsabilità.

(fonte Abitantionline)

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