Se la veranda lede il decoro dell’edificio.

Se la veranda lede il decoro dell’edificio.

Chi esegue interventi all'interno di un appartamento condominiale, oltre naturalmente a dover rispettare quanto stabilito dal regolamento del palazzo, deve anche eseguire i lavori tenendo conto dell’estetica di tutto l’edificio, con lo stesso criterio che deve essere seguito dal condominio quando vengono effettuate ristrutturazioni edilizie.

Nella vicenda qui riportata, che si è conclusa con la sentenza n.2109 del 5 febbraio 2015, una condomina, proprietaria di un attico dello stabile, decide autonomamente di costruire sul proprio terrazzo una veranda da adibire a camera da letto. Finiti i lavori, i condomini chiedono l’abbattimento del nuovo locale, per violazione del regolamento condominiale e per lesione del decoro architettonico del fabbricato. La signora però respinge la richiesta dei condomini e la questione si sposta in tribunale. Condannata sia in primo che in secondo grado, la condomina decide di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Qui si lamenta il fatto che non ci siano prove concrete di un danno al decoro e all'estetica del fabbricato, puntualizzando che nei precedenti giudizi non è stato considerato il fatto che la veranda è così piccola da non avere un impatto rilevante sul resto del palazzo.

La Cassazione però precisa che le dimensioni del manufatto (16mq) rispetto all'intera massa dell'edificio non contano perché l'opera, incombendo sulla facciata dell'edificio, altera l'estetica dello stesso. Determinanti sono le fotografie rilevate nella perizia, dalle quali si evince che la veranda non si si inserisce armonicamente con le linee architettoniche dell'intero edificio. Visto che la lesione architettonica risulta evidente il Giudice non ritiene opportuno trovare una soluzione alternativa deliberando la rimozione dell'opera perché gli interessi della collettività condominiale non possono essere pregiudicati da innovazioni che compromettano la stabilità e decoro architettonico dell'edificio stesso.

Questa è solo una delle molte sentenze della Cassazione che sottolineano il principio per il quale esistono interessi del condominio, nel suo complesso, che non possono essere ignorati dal singolo condomino. Ogni intervento, anche nella parte di proprietà individuale, deve rispettare le stesse regole condominiali stabilite per le ristrutturazioni delle parti comuni: essendo vietate le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell’edificio, colui che non rispetta questa regola si rende responsabile di un danno al palazzo.

Posto, dunque, che il decoro architettonico è un bene al quale sono interessati tutti i condomini, il Giudice dovrà adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio accertando la preesistenza di una unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio; infine dovrà verificare se sulla medesima unitarietà avessero o meno già inciso, menomandola, precedenti innovazioni. Infatti, la singola installazione non lede il decoro architettonico del fabbricato se quest'ultimo risulta già degradato da manufatti preesistenti (principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 26055 del 10 dicembre 2014).

Immagine tratta qui.

In may 2004, the department of education published guidance for admissions essay district leaders on creating strong supplemental educational services programs.

Nessun commento ancora

Leave a Comment